Finalità ed ambito di applicazione
La finalità del Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo è stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
Il Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo si rivolge a:
- tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
- imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S). Il perimetro del concetto di R&S viene definito con i criteri stabiliti nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, richiamato al punto 75 della Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), fonte giuridica dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. Solo nel caso in cui l’attività posta in essere rientri nel perimetro della R&S, allora si può valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta, tra quelle in elenco all’art.3, comma 4 del DL 145/2013 e all’art.2 del decreto attuativo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Costi agevolabili
- Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
- Competenze tecniche e privative industriali
I vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Come si calcola il beneficio fiscale
Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 comma 2 DM 27/5/2015): “differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo [...] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Modalità di fruizione
- nessuna istanza preventiva (credito automatico);
- credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline (con codice tributo “6857”);
- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati.
La possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre solo per il credito corrispondente alle spese di certificazione contabile l’utilizzo in compensazione è consentito solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione;
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP) ed è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
Documentazione e certificazione
- obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio;
- se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria.
Novità Legge di Bilancio 2019
Ancora modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. A farlo ora è la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) dopo che tale agevolazione era già stata modificata sia dalla Legge di bilancio 2017 sia dal Decreto Dignità.
Le principali modifiche riguardano:
- l’intensità del beneficio, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%. In particolare, la percentuale del 50% è applicabile, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università`, enti e organismi di ricerca nonché´ con start-up e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese, la percentuale scende al 25%;
- le spese di personale, che vengono differenziate tra spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.); – le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università`, enti e organismi equiparati nonché´ a imprese rientranti nella definizione di startup e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;
- l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile;
- la modalità di calcolo del credito di imposta spettante. In particolare, a partire dal 2019, il credito di imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università`, enti e organismi di ricerca nonché´ con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%;
- l’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, ridotto da 20 a 10 milioni di euro
Le suddette modifiche, di ordine sostanziale, entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Vengono inoltre riscritte, con effetto gia` dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta. In particolare:
- obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio
- obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Il comma 72 reca anche una norma di carattere interpretativo riferita alla disposizione (comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013) che consente, a partire dal 2017, di attribuire il credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente. In particolare, attraverso tale disposizione interpretativa viene chiarito che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attivita` di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.